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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE - APS -

 

 

 

Art. 1 DEFINIZIONE

 

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE - APS, con sede a Varese via Osoppo n. 12, acronimo ALAPV, a durata illimitata, già costituita con atto ricevuto dal Notaio Mario Lainati di Gallarate in data 29 ottobre 2001 repertorio numero 83216/28208 registrato a Gallarate il 14 novembre 2001 al numero 3946 serie 1.

 

 

Art. 2 CARATTERISTICHE E SCOPI

 

L’associazione non ha fini di lucro, non persegue finalità politiche, tuttavia si ispira alle idee di libertà, democrazia e di giustizia sociale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e collabora alla elevazione spirituale e morale dei cittadini, promuovendo la diffusione della cultura e dell’arte. Intraprende iniziative artistico/ricreative e culturali quali mostre, convegni, conferenze, dibattiti pubblici. Promuove altresì stampa di riviste, cataloghi e pubblicazioni varie, anche su supporti elettronici, che contribuiscano ad approfondire lo studio, la conoscenza e la diffusione delle arti e della cultura:

  1. promuove iniziative per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici, culturali e ambientali con particolare riferimento astico rivendicando agli artisti stessi un ruolo di esperti d’arte nei rapporti con gli enti locali nelle competenti commissioni;

  2. costante interazione con strutture associativ quelli della provincia di Varese;

  3. tutela il socio, la sua immagine e il suo ruolo artistico, culturale, professionale e giuridico;

  4. stimola il rinnovamento delle responsabilità collettive e individuali per lo sviluppo dell’arte visiva contemporanea e ne favorisce conoscenza e promozione;

  5. valorizza e crea maggiori opportunità per una nuova e migliore collaborazione con la società, mirando alla fusione tra il soggetto creativo e quello sociale;

  6. nella specifica qualità di Associazione di Promozione Sociale si impegna nello studio e applicazione di leggi promozionali nell’ambito artie pubbliche e private con artisti italiani e stranieri, attraverso la stesura di convenzioni sia con la pubblica amministrazione che privati nel rispetto delle finalità previste dallo Statuto.

 

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota patrimoniale associativa.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

 

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

 

 

Art. 3 RISORSE ECONOMICHE

 

I mezzi finanziari per l’attività della Associazione provengono:

  1. dalle quote degli associati;

  2. da eventuali contributi da parte statale e di Enti Pubblici e privati, nazionali ed esteri;

  3. da eventuali donazioni e lasciti;

  4. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

  5. da eventuali proventi di pubblicazioni ed iniziative varie dell’Associazione nell’ambito dei suoi scopi statutari;

  6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

 

Art. 4 ORGANI DEL’ASSOCIAZIONE

 

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Collegio dei Revisori dei Conti;

  4. il Collegio dei Probiviri.

 

 

Art. 5 SOCI

 

Possono aderire alla Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, di nazionalità italiana ed estera, a condizione che versino le quote associative annuali.

La quota sociale è intrasmissibile anche a causa di morte e la stessa non è rivalutabile.

 

I soci si distinguono in:

-ordinari: coloro che svolgono, prevalentemente, attività artistica e che siano in regola con i versamenti della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio stesso;

-onorari: le persone e gli Enti che, avendo acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, vengano iscritti come tali nel Registro dei Soci in forza di delibera del Consiglio Direttivo.

-simpatizzanti: le persone che vogliono partecipare all’attività dell’associazione in modo indiretto, ma soprattutto significa sostenere l’associazione e quindi la cultura artistica promossa dall’associazione stessa in senso lato.

 

I soci hanno uguali diritti e doveri e li mantengono per l’intera durata dell’Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

 

I soci ordinari e simpatizzanti sono tenuti a versare la loro quota di partecipazione per tutto l’anno solare in corso.

 

La qualità di socio viene a cessare, oltre che per dimissioni volontarie:

a) per morosità;

b) per indegnità.

 

Si intende moroso il socio che non ha regolarizzato il pagamento della quota associativa annuale entro la fine del mese di febbraio.

 

La morosità e l’indegnità vengono rilevate dal Consiglio Direttivo e sottoposte al giudizio dell’Assemblea. Sarà poi compito del Consiglio Direttivo comunicare in forma riservata all’interessato la decisione dell’assemblea con la motivazione dell’esclusione. Il socio potrà ricorrere avverso la decisione appellandosi al Collegio dei Probiviri.

Al socio che cessa di far parte dell’Associazione per qualunque causa non compete alcuna somma ad alcun titolo.

 

La domanda di ammissione di un nuovo socio, considerata la specifica attività artistica e culturale dell’associazione, potrà essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo che a sua volta potrà demandare il compito a tre delegati scelti a rotazione tra i soci. Sarà compito del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei tre delegati, valutarne l’accoglimento e inquadrare, in virtù delle sue qualità artistiche, oggetto di valutazione, il richiedente nel contesto societario e con la qualifica appropriata (socio ordinario o socio simpatizzante). In linea di principio e nel rispetto delle attività, principalmente artistiche e culturali, l’Associazione sosterrà prioritariamente la candidatura di artisti quali:

  • Pittori;

  • Scultori;

  • Ceramisti;

  • Disegnatori grafici;

  • Fotografi d’arte;

  • Esperti in tecnologie digitali e cinematografiche;

  • Scenografi;

  • Attori di teatro;

  • Musicisti;

  • Stilisti di moda;

  • Letterati.

 

 

Art. 6 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno due volte all’anno.

 

Ad ogni socio spetta di diritto un voto e, nel caso in cui il socio non possa partecipare direttamente all’Assemblea, egli può delegare, in forma scritta, un suo rappresentante come previsto al comma 12 del presente articolo.

 

L’assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’articolo 20 Codice Civile.

 

L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

 

All’assemblea possono partecipare tutti i soci ordinari e simpatizzanti in regola con il pagamento della quota associativa, nonché i soci onorari.

 

L’Assemblea ha le seguenti inderogabili competenze:

  • Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

  • Approva il bilancio di esercizio;

  • Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi;

  • Delibera sulla esclusione degli associati, previa segnalazione fatta dal Consiglio Direttivo;

  • Delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto;

  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • Delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.

 

L’Assemblea può essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle questioni di carattere eccezionale, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. In tal caso è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

L’Assemblea è convocata a mezzo di avviso personale ai soci.

 

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano, in ordine di iscrizione, dei presenti.

 

Delle riunioni si redige un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dopo l’approvazione dell’Assemblea.

 

Sono ammesse le deleghe limitatamente ad una delega per ogni socio.

 

La delega deve risultare da atto scritto che deve rimanere agli atti della Associazione. Ai sensi dell’articolo 2372, comma 4 Codice Civile, così come richiamato dall’articolo 24 comma 3 D.L. 117/2017 non possono essere delegati coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO (organo di amministrazione)

 

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo così composto:

  • Presidente;

  • Vicepresidente;

  • Segretario;

  • Nove consiglieri;

  • Tesoriere.

 

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni, e i membri possono essere rieletti.

È compito del Consiglio Direttivo:

a) tracciare le linee generali delle questioni correnti riguardanti l’attività dell’Associazione, preparando e rendendo pubblico un programma annuale particolareggiato che definisca i filoni di ricerca e le iniziative culturali dell’anno;

b) assumere e realizzare tutte le iniziative e tutti gli atti di gestione straordinaria per l’attuazione degli scopi dell’Associazione;

c) raccogliere i mezzi necessari per la realizzazione dell’attività sociale e predisporre i bilanci annuali da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci;

d) provvedere a quant’altro rientri nella sua competenza secondo lo Statuto;

e) compilare il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

 

Non sono ammesse deleghe da parte dei Consiglieri per l’intervento nelle riunioni del Consiglio.

 

L’anno finanziario va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.

 

Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

 

Il Presidente cura l’esecuzione e la regolarità dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Tesoriere il quale tiene la contabilità dell’Associazione e controfirma insieme al Segretario ed al Presidente i mandati di uscita e di entrata.

 

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario che assiste il Consiglio ed il Presidente nelle loro attività e mantiene i rapporti con i Soci.

 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal socio più anziano dei presenti, in ordine di iscrizione all’associazione.

 

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, così come gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

 

Al solo scopo di rendere razionale ed efficace l’attività del Consiglio Direttivo, nel presente comma si indicano i compiti che il Segretario, sotto la diretta responsabilità del Presidente e del Vicepresidente, sarà tenuto ad esercitare, oltre ai normali compiti di segreteria:

  • redigere e archiviare i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;

  • aggiornare i libri e registri dell’Associazione ad eccezione di quelli contabili;

  • conservare e aggiornare la lista dei soci con gli indirizzi, numeri telefonici e indirizzi mail.

La detenzione e gestione dei dati personali deve essere gestita nel rispetto delle direttive del codice di protezione dei dati personali.

 

 

Art. 8 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati in numero di tre dalla Assemblea dei Soci, ha il compito di vigilare e controllare in qualsiasi momento la gestione economica e finanziaria dell’Associazione e di riferire agli altri organi con osservazioni e proposte in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione.

 

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

 

I Revisori dei Conti restano in carica due anni e sono rieleggibili.

 

 

Art. 9 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio dei Probiviri nominati in numero di tre soci o non soci dall’Assemblea, giudica, con le più ampie facoltà inquirenti, su:

a) le controversie che possono sorgere fra i soci e l’Associazione;

b) la conservazione o meno della qualifica di socio, nel caso di ricorso da parte del socio contro le decisioni dell’Assemblea rispetto alla propria radiazione così come previsto dal presente Statuto.

 

In via straordinaria al Collegio dei Probiviri, viene affidato il compito di individuare, autonomamente o su indicazione dei soci, eventuali situazioni critiche in cui si possa trovare un associato, presenta il caso al Presidente affinché esso possa promuovere, attraverso il direttivo, azioni indirizzate al sostegno morale dei soci che si trovano in particolari difficoltà.

 

Il Collegio nomina al proprio interno un suo Presidente.

 

I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

 

 

 

Art. 10 ORGANO DI CONTROLLO

 

L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti di Legge.

 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

 

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

 

Art. 11 VOLONTARI

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a propria disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono comunque vietati in ogni caso rimborsi spese di tipo forfettario.

 

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti previsti dall’Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché della responsabilità civile verso terzi.

 

 

Art. 12 LAVORATORI

 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

 

Art. 13 BILANCIO DI ESERCIZIO

 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo giorno del mese di gennaio di ogni anno.

 

Esso è predisposto dal Tesoriere è condiviso dal Consiglio Direttivo e successivamente deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

 

La contabilità d’esercizio, predisposta dal tesoriere, deve essere aggiornata e il libro contabile deve essere depositato in sede a disposizione dei soci che lo volessero consultare, attenendosi alle modalità stabilite dall’assemblea.

 

Art. 14 LIBRI

 

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;

  • libro delle riunioni e deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura del Collegio della Revisione dei Conti;

  • libro delle riunioni e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura degli stessi.

 

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi obbligatoriamente depositati in sede, secondo le modalità stabilite dall’assemblea.

 

 

Art. 15 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

 

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

 

 

Art. 16 RINVIO

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Varese, 20 settembre 2020

Addendum - Il presente statuto è stato letto e approvato dall’assemblea ordinaria ALAPV il giorno 20 settembre 2020. Si dichiara che il presente statuto annulla e sostituisce il precedente statuto di cui all’art. 1.

ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE

VIA OSOPPO, 12 – 21100 VARESE Cod. Fisc. 91033210120

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