top of page

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Art. 1 DEFINIZIONE

 costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE - APS, con sede a Varese via Osoppo n. 12, acronimo ALAPV, a durata illimitata, codice fiscale 91033210120, già costituita con atto ri-cevuto dal Notaio Mario Lainati di Gallarate in data 29 ottobre 2001 repertorio numero 83216/28208 registrato a Gallarate il 14 novembre 2001 al numero 3946 serie 1.

Statuto modificato in data 20 settembre 2020 con atto registrato a Gavirate (Va) al repertorio n. 1163/3 del 26 ottobre 2020.

Il trasferimento dell’indirizzo della sede può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 2 CARATTERISTICHE E SCOPI

L’Associazione non ha fini di lucro, non persegue finalità politiche, tuttavia si ispira alle idee di libertà, democrazia e di giustizia sociale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e collabora alla elevazione spirituale e morale dei cittadini, promuovendo la diffusione della cultura e dell’arte.

1) Svolge attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

2) Promuove interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

3) Organizza e gestisce attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, an che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

4) Promuove azioni di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti , prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese si propone di:

a) Intraprendere iniziative artistico/ricreative e culturali quali mostre, convegni, conferenze, dibattiti pubblici. Promuovere altresì stampa di riviste, cataloghi e pubblicazioni varie, anche su supporti elettronici, che contribuiscano ad approfondire lo studio, la conoscenza e la diffusione delle arti e della cultura;

b) Promuovere iniziative per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici, culturali e ambientali con particolare riferimento a quelli della Provincia di Varese;

c) Tutelare il socio, la sua immagine e il suo ruolo artistico, culturale, professionale e giuridico;

d) Stimolare il rinnovamento delle responsabilità collettive e individuali organizzando corsi di formazione per lo sviluppo dell’arte visiva contemporanea e ne favorisce conoscenza e promozione;

e) Valorizzare e creare maggiori opportunità per una nuova e migliore collaborazione con la società, mirando alla fusione tra il soggetto creativo e quello sociale;

f) Nella specifica qualità di Associazione di Promozione Sociale si impegna nello studio e applicazione di leggi promozionali nell’ambito artistico rivendicando agli artisti stessi un ruolo di esperti d’Arte nei rapporti con gli enti locali nelle competenti commissioni;

g) Costante interazione con strutture associative pubbliche e private con artisti italiani e stranieri, attraverso la stesura di convenzioni sia con la pubblica amministrazione che privati nel rispetto delle finalità previste dallo statuto.

2.1 L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota patrimoniale associativa.  

2.2. L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

2.3 L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

 

Art. 3 RISORSE ECONOMICHE

I mezzi finanziari per l’attività della Associazione provengono: - dalle quote degli associati; - da eventuali contributi da parte statale e di Enti Pubblici e privati, nazionali ed esteri; - da eventuali donazioni e lasciti; - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; - da eventuali proventi di pubblicazioni ed iniziative varie dell’Associazione nell’ambito dei suoi scopi statutari;

 

Art. 4 ORGANI DEL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea; 

il Consiglio Direttivo;

il Presidente

l’Organo di Controllo, ove istituito;

il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

il Presidente Onorario, ove istituito.

 

Art. 5 SOCI

5.1 Possono aderire alla Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli Enti, di nazionalità italiana ed estera, a condizione che versino le quote associative annuali.

5.2 La quota sociale è intrasmissibile anche a causa di morte e la stessa non è rivalutabile.

5.3 I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci simpatizzanti. - ordinari: coloro che svolgono, prevalentemente, attività artistica e che siano in regola con i versamenti della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo; - onorari: le persone e gli Enti che, avendo acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, vengano iscritti come tali nel Registro dei Soci in forza di delibera del Consiglio Direttivo. - simpatizzanti: le persone che vogliono partecipare all’attività dell’associazione in modo indiretto, ma soprattutto significa sostenere l’Associazione e quindi la cultura artistica promossa dall’Associazione in senso lato.

5.4 I soci hanno uguali diritti e doveri e li mantengono per l’intera durata dell’appartenenza all’Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

5.5 I soci ordinari e simpatizzanti sono tenuti a versare la loro quota di partecipazione per tutto l’anno solare in corso.

5.6 La qualità di socio viene a cessare, oltre che per dimissioni volontarie: a) per morosità; a) per indegnità. Si intende moroso il socio che non ha regolarizzato il pagamento della quota associativa annuale entro la fine del mese di febbraio.

5.7 L’associato moroso nel pagamento della quota associativa può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.8 L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all’associato in forma riservata, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni all’Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l’associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.9 Al socio che cessa di far parte dell’Associazione per qualunque causa non compete alcuna somma ad alcun titolo.

5.10 La domanda di ammissione di un nuovo socio, considerata la specifica attività artistica e culturale dell’associazione, potrà essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo che a sua volta potrà demandare il compito a tre delegati scelti a rotazione tra i soci. Sarà compito del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei tre delegati, valutarne l’accoglimento e inquadrare, in virtù delle sue qualità artistiche, oggetto di valutazione, il richiedente nel contesto societario e con la qualifica appropriata (socio ordinario o socio simpatizzante).

In linea di principio e nel rispetto delle attività, principalmente artistiche e culturali, l’Associazione sosterrà prioritariamente la candidatura di artisti quali: -

Pittori; 

Scultori; 

Ceramisti; 

Poeti- scrittori;

Architetti/Designer;

Disegnatori grafici;

Fotografi d’arte;

Esperti in tecnologie digitali e cinematografiche;

Scenografi;

Attori di teatro;

Musicisti;

Stilisti di moda;

5.11 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, il proponente può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. l’Assemblea o il Collegio dei Proviri, ove istituito, avrà la facoltà di deliberare, in merito ai provvedimenti di rigetto emessi dal Consiglio Direttivo, in sede di assemblea indetta appositamente, oppure in occasione della prima Assemblea, prevista in ordine di tempo.

 

Art. 6 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

6.1  L’assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, e comunicata agli associati mediante avviso scritto, o solo in caso indicato dal Presidente anche in forma elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 

6.2 L’assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’articolo 20 Codice Civile. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

6.3 All’assemblea possono partecipare tutti i soci ordinari e simpatizzanti in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, nonché i soci onorari.

6.4 L’Assemblea ha le seguenti inderogabili competenze: - Nomina e revoca i componenti degli organi associativi; - Approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, - Delibera sulla esclusione degli associati, previa segnalazione fatta dal Consiglio Direttivo; - Delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto; - Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; - Delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione. - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

6.5 L’Assemblea può essere convocata in sede straordinaria con gli stessi tempi di preavviso, per deliberare sulle questioni di carattere eccezionale, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. In tal caso è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

6.6 L’Assemblea è convocata a mezzo di avviso personale ai soci.

6.7 L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

6.8 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano, in ordine di iscrizione, dei presenti.

6.9 Delle riunioni si redige un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dopo l’approvazione dell’Assemblea. Sono ammesse le deleghe limitatamente ad una delega per ogni socio.

6.10 La delega deve risultare da atto scritto, anche in calce all’avviso di convocazione, che deve rimanere agli atti della Associazione. Ai sensi dell’articolo 2372, comma 4 Codice Civile, così come richiamato dall’articolo 24 comma 3 D.L. 117/2017 non possono essere delegati coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(organo di amministrazione)

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo così composto:

Presidente;

Due Vicepresidenti;

Segretario;

Tesoriere.

Sei consiglieri

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni, e i membri possono essere rieletti.

È compito del Consiglio Direttivo:

a) tracciare le linee generali delle questioni correnti riguardanti l’attività dell’Associazione, preparando e rendendo pubblico un programma annuale particolareggiato che definisca i filoni di ricerca e le iniziative culturali dell’anno;

b) assumere e realizzare tutte le iniziative e tutti gli atti di gestione straordinaria per l’attuazione degli scopi dell’Associazione;

c) raccogliere i mezzi necessari per la realizzazione dell’attività sociale e predisporre i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; d) provvedere a quant’altro rientri nella sua competenza secondo lo Statuto;

e) compilare il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Non sono ammesse deleghe da parte dei Consiglieri per l’intervento nelle riunioni del Consiglio. L’anno finanziario va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.

IL PRESIDENTE - Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l’esecuzione e la regolarità dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

I VICE PRESIDENTI - Sono stati eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

IL SEGRETARIO - Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario che assiste il Consiglio ed il Presidente nelle loro attività e mantiene i rapporti con i Soci. Al solo scopo di rendere razionale ed efficace l’attività del Consiglio Direttivo, si indicano i compiti che il Segretario, sotto la diretta responsabilità del Presidente e dei Vicepresidenti, sarà tenuto ad esercitare, oltre ai normali compiti di segreteria: - redigere e archiviare i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; - aggiornare i libri e registri dell’Associazione ad eccezione di quelli contabili; - conservare e aggiornare la lista dei soci con gli indirizzi, numeri telefonici e indirizzi mail. - La detenzione e gestione dei dati personali deve essere gestita nel rispetto delle direttive del codice di protezione dei dati personali.

IL TESORIERE - Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Tesoriere il quale tiene la contabilità dell’Associazione e controfirma insieme al Segretario ed al Presidente i mandati di uscita e di entrata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - È presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, da uno dei due Vicepresidenti o, in assenza di entrambi, dal socio più anziano dei presenti, in ordine di iscrizione all’associazione. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, così come gli altri componenti del Consiglio Direttivo. PRESIDENTE ONORARIO - Il Presidente Onorario, se istituito, è eletto dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

 

ART. 8 REVISORI LEGALI DEI CONTI

Ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell’apposito registro. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

ART. 9 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci dell’Associazione, eletti a votazione segreta dall’Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto. Il Collegio nomina al proprio interno un suo Presidente. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

 

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

10.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall’Assemblea un organo di controllo monocratico.

10.2 L’organo di controllo dura in carica due esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. 10.3 L’Organo di controllo é invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.

10.4 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. 10.5 Attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

10.6 I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

 

ART. 11 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a propria disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono comunque vietati in ogni caso rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti previsti dall’Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché della responsabilità civile verso terzi.

 

ART. 12 LAVORATORI

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. 

 

ART. 13 BILANCIO DI ESERCIZIO

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo giorno del mese di gennaio e con termine il 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Tesoriere è condiviso dal Consiglio Direttivo e successivamente deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. Ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. La contabilità d’esercizio, predisposta dal tesoriere, deve essere aggiornata e il libro contabile deve essere depositato in sede a disposizione dei soci per la consultazione, attenendosi alle modalità stabilite dall’assemblea.

 

ART. 14 LIBRI SOCIALI

L’associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; - libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio Direttivo; - libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo; - libro delle riunioni e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura degli stessi. Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri obbligatoriamente depositati in sede, secondo le modalità stabilite dall’assemblea.

 

ART. 15 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

15.1 Il patrimonio dell’Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede allo svolgimento della propria attività sono: a) quote e contributi dei Soci e di privati; b) eredità, donazioni e legati; c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività culturali e artistiche; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi; f) entrate derivanti da raccolta fondi; l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente. g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente; h) attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell’attività dell’Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto ai propri associati).

 

ART. 16 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ,e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale.

 

ART. 17 RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codi- ce del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. Varese, data __________________ Addendum -

Il presente statuto è stato letto e approvato dall’assemblea ordinaria ALAPV il giorno _____________________ Si dichiara che il presente statuto annulla e sostituisce il precedente statuto di cui all’art. 1.

 

ASSOCIAZIONE LIBERI ARTISTI DELLA PROVINCIA DI VARESE

VIA OSOPPO, 12 – 21100 VARESE Cod. Fisc. 91033210120

bottom of page